DICHIARAZIONE ALLERGENI AI SENSI DEL REG.UE 1169/2011
In questo locale si utilizzano allergeni durante la preparazione alimentare: per maggiori informazioni rivolgersi al personale dell'attività.
La disciplina in materia di informazioni riguarda in linea di massima la sicurezza, la composizione e la qualità degli alimenti; al pari, stabilisce le condizioni per la libera circolazione nell’UE degli alimenti legalmente prodotti e commercializzati.
Un principio importante sulla tutela della corretta informazione è contenuto nell’art. 14 del Reg. CE n. 178/02 sui requisiti di sicurezza degli alimenti: per determinare se un alimento sia «a rischio» devono, infatti, considerarsi anche le informazioni messe a disposizione del consumatore, comprese le informazioni riportate sull’etichetta o altre informazioni generalmente accessibili al consumatore sul modo di evitare specifici effetti nocivi per la salute provocati da un alimento o categoria di alimenti.
La normativa fondamentale in materia è il Reg. UE n. 1169/11, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, obbligatorio dal 13 dicembre 2014, ad eccezione dell’indicazione sul prodotto della dichiarazione nutrizionale, che scatterà invece dal 13 dicembre 2016.
Il provvedimento considera anche il profilo sanitario legato all’etichettatura, alla presentazione e alla pubblicità degli alimenti e, tra altro, integra il Reg. CE n. 1924/06, sulle specifiche indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari.
Il Regolamento 1169/11 si applica agli operatori in tutte le fasi della catena alimentare e riguarda qualsiasi alimento per il consumatore, inclusi quelli forniti dalle collettività (e a quelli destinati alla fornitura delle collettività), ossia da qualunque struttura (anche un veicolo o un banco vendita fisso o mobile), come ristoranti, mense, scuole, ospedali e imprese di ristorazione in cui, nel quadro di un’attività imprenditoriale, sono preparati alimenti destinati al consumo immediato.